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Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024: Bonus Una Tantum di 100 Euro per i Lavoratori Dipendenti



La circolare n. 19/E, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 10 ottobre 2024, introduce e chiarisce le disposizioni relative al bonus una tantum di 100 euro destinato ai lavoratori dipendenti. Tale indennità, prevista dall’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Decreto Omnibus), convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, rappresenta una misura di sostegno economico temporanea per l’anno 2024. La circolare fornisce istruzioni operative sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, assicurando un’applicazione uniforme della norma su tutto il territorio nazionale.


Contesto normativo e finalità del bonus


L’articolo 2-bis del Decreto Omnibus ha stabilito l’erogazione di un’indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro nell’anno 2024, per i lavoratori dipendenti che si trovano in determinate condizioni economiche e familiari. La misura è pensata come un sostegno temporaneo in attesa dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dalla legge delega del 2023, volto a promuovere maggiore equità fiscale per i redditi da lavoro dipendente.


Requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al bonus


Secondo la circolare, per poter accedere al bonus di 100 euro, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:


1. Reddito complessivo: il lavoratore dipendente deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l’anno d’imposta 2024. Nel calcolo del reddito complessivo vanno inclusi anche i redditi soggetti a cedolare secca, quelli derivanti dal regime forfettario e la quota di agevolazione ACE, tra gli altri. È inoltre previsto che il reddito complessivo venga calcolato al netto del reddito della prima casa e delle relative pertinenze.

2. Requisiti familiari:

• Il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato.

• Il lavoratore deve avere il coniuge fiscalmente a carico, non legalmente separato, oppure far parte di un nucleo familiare definito come “monogenitoriale”. Quest’ultima condizione si verifica se l’altro genitore è deceduto, non ha riconosciuto il figlio o se il figlio è stato adottato o affidato a un solo genitore.

3. Capienza dell’imposta lorda: l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La detrazione non subisce riduzioni per effetto del bonus, il che significa che, per poter beneficiare dell’indennità, il lavoratore deve avere un’imposta lorda tale da consentire la fruizione piena della detrazione per lavoro dipendente.


È importante notare che il bonus non può essere erogato ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come i redditi da pensione, che rientrano nell’articolo 50 del TUIR.


Adempimenti del datore di lavoro


Il datore di lavoro svolge un ruolo cruciale nell’erogazione del bonus. In particolare, la circolare stabilisce che il sostituto d’imposta (pubblico o privato) deve riconoscere l’indennità al momento dell’erogazione della tredicesima mensilità, previa richiesta da parte del lavoratore. Quest’ultimo, per richiedere il bonus, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestando di soddisfare i requisiti previsti dalla legge e fornendo i codici fiscali dei familiari a carico (coniuge e/o figli).


Se il lavoratore ha svolto più rapporti di lavoro dipendente nel corso del 2024, sarà tenuto a presentare all’ultimo datore di lavoro le certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti di lavoro, per consentire il corretto calcolo dell’indennità spettante.


Modalità di erogazione e compensazione


Una volta ricevuta la richiesta del lavoratore, il datore di lavoro dovrà riconoscere il bonus di 100 euro insieme alla tredicesima mensilità. L’importo sarà recuperato dal datore di lavoro sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga del bonus, attraverso il modello F24. La circolare prevede che venga istituito uno specifico codice tributo per agevolare tale compensazione.


Verifica della spettanza del bonus e recupero


In sede di conguaglio, il datore di lavoro dovrà verificare la spettanza effettiva del bonus. Qualora risulti che l’indennità sia stata erogata in assenza dei requisiti previsti o in misura superiore, il datore di lavoro è tenuto a recuperare le somme indebitamente corrisposte, sottraendole dalle retribuzioni future del lavoratore. In caso contrario, il lavoratore sarà tenuto a restituire l’importo in eccesso tramite la dichiarazione dei redditi.


Richiesta del bonus tramite dichiarazione dei redditi


Nel caso in cui il lavoratore non riceva il bonus dal datore di lavoro (ad esempio, per mancanza di certezza riguardo al possesso dei requisiti) o non abbia un sostituto d’imposta (come nel caso dei lavoratori domestici), potrà recuperare l’importo spettante tramite la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025.


Specifiche per i lavoratori part-time e con più rapporti di lavoro


Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente (ad esempio, con rapporti di lavoro part-time presso diversi datori), dovrà indicare il datore di lavoro che provvederà a erogare l’indennità, riportando nella dichiarazione sostitutiva anche i redditi e i giorni di lavoro relativi agli altri contratti. Il bonus sarà in ogni caso limitato a un importo massimo di 100 euro, proporzionato al periodo di lavoro svolto.


La circolare n. 19/E rappresenta uno strumento essenziale per garantire una corretta attuazione della norma sul bonus una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti. La misura si inserisce all’interno di un quadro normativo più ampio volto a tutelare i redditi delle famiglie, soprattutto quelle con situazioni economiche e familiari particolari.


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