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Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per il 2024

La Circolare INPS n. 93 dell’11 novembre 2024 offre dettagli sulle modalità di applicazione della riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile per l’anno 2024. Tale beneficio è stato confermato con il decreto del 16 maggio 2024, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995, e successive modificazioni.


1. Quadro Normativo e Finalità della Riduzione Contributiva


L’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995, ha istituito una riduzione contributiva a favore delle imprese edili. Questa agevolazione è concepita per sostenere la competitività del settore attraverso una riduzione degli oneri contributivi per i datori di lavoro che impiegano operai a tempo pieno (40 ore settimanali) e che rispettano i requisiti di regolarità e di sicurezza sul lavoro. Per l’anno 2024, il decreto ministeriale del 16 maggio 2024 conferma la misura di questa riduzione contributiva nell’11,50% sulle assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.


2. Destinatari della Riduzione e Caratteristiche dell’Agevolazione


La riduzione contributiva è concessa a tutti i datori di lavoro edili con operai a tempo pieno (40 ore settimanali). I destinatari sono i datori di lavoro del settore:

Industria, identificati dai codici statistici contributivi (CSC) dal 11301 al 11305.

Artigianato, con CSC dal 41301 al 41305.


Le attività devono essere classificate secondo i codici Ateco2007 compresi tra 412000 e 439909. Sono escluse le attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e lavori simili, identificate dai codici Ateco2007 dal 432101 al 432909 e dai CSC 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308 .


3. Condizioni di Accesso al Beneficio


L’accesso alla riduzione contributiva è subordinato al rispetto di specifici requisiti, in conformità a varie norme legislative:

Regolarità contributiva: È richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come disposto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, per fruire di benefici contributivi, di possedere i requisiti di regolarità contributiva e di rispettare gli obblighi contrattuali nazionali, regionali, territoriali o aziendali.

Retribuzione imponibile: Il datore di lavoro deve rispettare le disposizioni sulla retribuzione imponibile previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989, che disciplina gli importi su cui calcolare i contributi previdenziali.

Rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro: L’azienda non deve avere riportato condanne definitive per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei cinque anni precedenti alla richiesta del beneficio, come stabilito dall’articolo 36-bis, comma 8, del decreto-legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.


4. Esclusioni dal Beneficio e Cumulabilità


La riduzione contributiva non è cumulabile con altre agevolazioni che prevedono esoneri specifici. Per esempio, non è applicabile ai lavoratori che beneficiano dell’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017. Inoltre, l’agevolazione non può essere applicata ai lavoratori con contratti di solidarietà, come chiarito nella precedente circolare INPS n. 269 del 30 ottobre 1995 .


Un ulteriore limite è costituito dalla non applicabilità della riduzione al contributo dello 0,30% previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.


5. Modalità Operative e Presentazione delle Istanze


Le istanze per l’applicazione della riduzione contributiva devono essere presentate esclusivamente tramite modalità telematica, utilizzando il modulo “Rid-Edil” all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito INPS. Le istanze sono processate automaticamente dai sistemi informativi centrali dell’Istituto, che ne verificano la conformità rispetto all’inquadramento aziendale, e in caso di esito positivo, assegnano il codice di autorizzazione “7N” alla posizione contributiva interessata per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025 .

Codici causali nel flusso Uniemens: Per le dichiarazioni relative all’anno 2024, la riduzione può essere riportata nel flusso Uniemens con il codice causale “L206” per la fruizione corrente e “L207” per il recupero di arretrati. Se la posizione contributiva è cessata, il datore di lavoro può richiedere il beneficio per periodi pregressi mediante la funzione “Contatti” nel Cassetto previdenziale.


6. Termini per la Fruizione del Beneficio


La riduzione contributiva per il 2024 copre il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2024 e può essere esposta nel flusso Uniemens fino a gennaio 2025. Le domande per la fruizione della riduzione devono essere presentate entro il 15 febbraio 2025.


Verifiche e Recupero delle Somme Indebitamente Fruite


L’INPS effettuerà controlli sui requisiti aziendali anche durante la fruizione del beneficio, sospendendo la riduzione per le aziende non conformi. In caso di dichiarazioni non veritiere da parte del datore di lavoro, le Strutture territoriali competenti procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite e potranno segnalare il caso all’Autorità giudiziaria .


Salvatore Campus

Consulente del Lavoro in Olbia

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